Centri di raccolta comunale o intercomunale
A chi si rivolge
Ai Comuni della Provincia di Rovigo che intendono realizzare nuovi centri di
raccolta comunali o sovracomunali per la raccolta di rifiuti urbani, come
previsto dall'art. 183 c. 1, lett. cc) del D. Lgs. n. 152/06.
Chi autorizza
L'autorizzazione alla realizzazione è rilasciata dal Comune (concessione
edilizia) ai sensi del
D. M. 8/4/08 come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.
La realizzazione del centro e la sua gestione devono avvenire nella piena
osservanza dei requisiti tecnico-gestionali di cui all'allegato 1 del DM 8/4/08.
Per la gestione il soggetto gestore deve iscriversi all'apposita sezione
dell'Albo (Delibera prot. n. 02/CN/ALBO).
In caso di gestione diretta del centro da parte del Comune non sussiste
l'obbligo di iscrizione all'Albo (Nota prot. n. 1656/ALBO/PRES).
I centri di raccolta esistenti devono conformarsi ai requisiti
tecnico-gestionali definiti dal DM 8/04/08 entro il 18/01/2010 ma possono
continuare a ricevere le tipologie per cui sono stati autorizzati, anche se non
espressamente ricomprese al punto 4.2 allegato 1 del DM 8/4/08, fino alla
scadenza dell'autorizzazione in loro possesso.
In caso di tipologie di rifiuti diverse ed in caso di modalità gestionali
difformi da quelle definite dal DM la provincia può rilasciare, su espressa
richiesta, apposita autorizzazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 29
della LR 3/2000 e dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06.
ALLEGATO A alla Dgr n. 3043 del 20 ottobre 2009 "Nuove disposizioni
regionali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani a seguito della
disciplina introdotta dal DM. 8 aprile 2008 come modificato dal D.M. 13 maggio
2009"
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