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Trasporto Rifiuti
Per il trasporto dei rifiuti è richiesta
apposita iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del D.M.
n. 406 del 28 aprile 1998.
In particolare, le imprese che effettuano attività di trasporto sono iscritte a
specifiche categorie in funzione della tipologia e classificazione di rifiuti:
cat. 1 - raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati
cat. 2 - raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi individuati ai sensi
dell'art. 216 D.lgs n. 152/06;
cat. 3 - raccolta e trasporto rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art.
216 D.lgs n. 152/06;
cat. 4 - raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
cat. 5 - raccolta e trasporto rifiuti pericolosi.
N.B.: I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori
iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto
di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a
condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono
iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una
comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente
(art. 212, c. 8 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.)
Per ogni informazione e chiarimento in merito consultare il sito dell'Albo
Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Venezia:
http://www.ve.camcom.it/
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