Trasporto Rifiuti

 

 

 

Per il trasporto dei rifiuti è richiesta apposita iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.
In particolare, le imprese che effettuano attività di trasporto sono iscritte a specifiche categorie in funzione della tipologia e classificazione di rifiuti:
cat. 1 - raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati
cat. 2 - raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 216 D.lgs n. 152/06;
cat. 3 - raccolta e trasporto rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 216 D.lgs n. 152/06;
cat. 4 - raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
cat. 5 - raccolta e trasporto rifiuti pericolosi.


N.B.: I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente (art. 212, c. 8 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.)

Per ogni informazione e chiarimento in merito consultare il sito dell'Albo Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Venezia: http://www.ve.camcom.it/