Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali (pericolosi
e non) nel luogo di loro produzione
A chi si rivolge
Ai produttori di rifiuti speciali e speciali pericolosi che effettuano sul luogo
di produzione degli stessi, stoccaggi con caratteristiche e modalità tali da non
rientrare nella definizione di "deposito temporaneo" di cui all'art. 183,
comma 1, lettera m del D.lgs 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.
Chi Autorizza
La domanda deve essere presentata alla Provincia ai sensi degli art. 208-210
del D.lgs 152 del 3 aprile 2006 e dall'art. 6 della
L.R. n. 3/2000.
Come fare
Per gli impianti di competenza provinciale (vedi L.R. n. 3/2000), va
presentata domanda su apposito
modello, con allegata la documentazione
tecnica prevista dal DGRV n. 2966 del 26/09/2006.
Garanzie finanziarie
Per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti sul luogo di produzione è prevista la
prestazione di garanzie finanziarie che consistono nella presentazione di una
fideiussione (assicurativa o bancaria) e di una polizza di Responsabilità Civile
Inquinamento (RCI), sulla base di quanto previsto dalla
D.G.R.V. n. 2528/99.
Al fine di una corretta stesura della fideiussione è necessario utilizzare lo
schema appositamente predisposto.
MODULISTICA - Avvertenze