Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali (pericolosi e non) nel luogo di loro produzione

 

 

A chi si rivolge


Ai produttori di rifiuti speciali e speciali pericolosi che effettuano sul luogo di produzione degli stessi, stoccaggi con caratteristiche e modalità tali da non rientrare nella definizione di "deposito temporaneo" di cui all'art. 183, comma 1, lettera m del D.lgs 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.

 

Chi Autorizza


La domanda deve essere presentata alla Provincia ai sensi degli art. 208-210 del D.lgs 152 del 3 aprile 2006 e dall'art. 6 della L.R. n. 3/2000.

 

Come fare


Per gli impianti di competenza provinciale (vedi L.R. n. 3/2000), va presentata domanda su apposito modello, con allegata la documentazione tecnica prevista dal DGRV n. 2966 del 26/09/2006.

 

Garanzie finanziarie


Per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti sul luogo di produzione è prevista la prestazione di garanzie finanziarie che consistono nella presentazione di una fideiussione (assicurativa o bancaria) e di una polizza di Responsabilità Civile Inquinamento (RCI), sulla base di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528/99.
Al fine di una corretta stesura della fideiussione è necessario utilizzare lo schema appositamente predisposto.
 

 


MODULISTICA - Avvertenze