ATTIVITA' DI DEPENALIZZAZIONE
In base alla Legge regionale 30.10.1998, n. 25, gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
Sanzione applicata dall’Azienda di Trasporto.
Nel caso di violazione di tale obbligo, è prevista l’applicazione di una sanzione, da parte dell’Azienda di trasporto, nella misura e con le modalità di cui all’art. 37 della L.R. 25/1998. Contro tale sanzione, l’utente trasgressore può presentare al Presidente della Provincia, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, eventuali scritti difensivi, ovvero può provvedere al pagamento della stessa secondo le forme e le modalità indicate nel Sommario Processo Verbale compilato dall’Agente accertatore.
Ingiunzione Amministrativa emessa dalla Provincia.
Trascorsi inutilmente i termini previsti per il pagamento della sanzione e per la presentazione di eventuali scritti difensivi, l’Azienda di Trasporto trasmette copia del Sommario Processo Verbale all’Ufficio Amministrativo Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Rovigo per l’emissione della conseguente ordinanza-ingiunzione nella misura massima prevista dalla normativa vigente e che costituisce vero e proprio titolo esecutivo. Il pagamento della relativa sanzione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla notifica mediante versamento con bollettino di conto corrente, allegato al provvedimento, intestato alla Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria. Contro tale ordinanza-ingiunzione può essere proposta opposizione giudiziale nei modi e nei termini previsti dalla normativa attuale vigente in materia. Scaduti inutilmente tali termini, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 27, comma 1° della L. 689/1981.
Per ulteriori informazioni:
dott.ssa Sabrina Bari tel. 0425 - 386865 - fax 0425 - 386850 - e-mail: sabrina.bari@provincia.rovigo.it