REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DELLA
CARTOGRAFIA PRODOTTA DAL SERVIZIO
INFORMATIVO TERRITORIALE
ART. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di cessione della cartografia prodotta dal Servizio Informativo Territoriale del Settore VI della Provincia di Rovigo.
ART. 2
Consultazione
Gli uffici dello Stato, gli Enti Locali territoriali, gli studi professionali e gli altri enti pubblici o di diritto pubblico, i privati cittadini che abbiano interesse, possono richiedere di consultare le cartografie sia prodotte che in possesso del Settore VI.
La consultazione è ammessa solo presso i competenti Uffici dello stesso Settore VI, previa autorizzazione del Dirigente Responsabile.
L’Ufficio di Segreteria dovrà annotare su apposito registro le generalità delle persone che richiedono la consultazione e l’oggetto della stessa.
ART. 3
Cessione della cartografia su
supporto cartaceo
Gli Uffici dello Stato, gli Enti locali territoriali, gli studi professionali e gli altri enti pubblici o di diritto pubblico, i privati cittadini che abbiano interesse, possono richiedere la cessione definitiva di copie di cartografie, disponibili sia su carta che su supporto magnetico, prodotte dal Servizio Informativo Territoriale del Settore VI.
Gli Enti interessati dovranno presentare richieste di cessione definitiva al competente Settore VI il cui Dirigente Responsabile autorizzerà il Servizio Informativo Territoriale a procedere alla stampa della cartografia richiesta.
All’atto della consegna il richiedente dovrà esibire ricevuta di avvenuto pagamento determinato secondo le modalità di cui al successivo art. 5 da effettuarsi sul c/c postale n. 11025459 intestato a Provincia di Rovigo, Settore VI – proventi per la cartografia, a titolo di contributo a parziale rimborso delle spese sostenute.
Gli Uffici di Segreteria provvederanno all’evasione delle richieste che, dopo l’autorizzazione del Dirigente Responsabile, verranno inoltrate al Servizio Informativo Territoriale previa annotazione su apposito registro delle richieste pervenute cronologicamente inserite, gli estremi dell’avvenuto versamento sul c/c postale già indicato e la data della consegna degli elaborati richiesti.
Art. 4
Cessione degli elaborati cartografici
computerizzati
Gli Uffici dello Stato, gli Enti locali territoriali, gli enti pubblici e di diritto pubblico, gli studi professionali possono richiedere la cessione di elaborati cartografici computerizzati.
La cessione avverrà previo versamento di un contributo a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute sul c/c postale intestato a Provincia di Rovigo, Settore VI – proventi per le cartografie, a titolo di contributo a parziale rimborso delle spese.
Nel caso di riproduzione di nastri o dischi magnetici, il richiedente dovrà consegnare detto materiale.
Il contributo per la cessione degli elaborati cartografici computerizzati, nei casi consentiti, è determinato nella misura del 50% di quello previsto per la cessione delle cartografie su supporto cartaceo.
ART. 5
Determinazione del contributo
Il contributo per la cessione di ciascuna cartografia è determinato, in relazione ai formati di riproduzione, come segue:
· formato A0: L. 50.000
Per le richieste avanzate per motivi di studio e/o ricerca da parte di studenti universitari e istituzioni scolastiche è prevista una riduzione del 50% sul contributo previsto.
Per i Comuni e loro consorzi vengono applicate condizioni di privilegio rispetto al contributo dovuto ai privati, secondo la seguente tabella:
TABELLA "A"
1^ CLASSE: da 201 a 900 abit/kmq:
riduzione del 30% del prezzo finale;
2^ CLASSE da 101 a 200 abit/kmq:
riduzione del 40% del prezzo finale;
3^ CLASSE da 0 a 101 abit/kmq:
riduzione del 50% del prezzo finale.
Per elaborati grafici di formato intermedio il contributo sarà uguale a quello del formato unificato immediatamente superiore.
Per quanto riguarda la riproduzione di materiale a corredo delle cartografie mediante fotocopia il contributo viene determinato in L. 200 il foglio formato A4.
ART.
6
Suddivisione
dei Comuni nelle diverse classi
1^ CLASSE da 201 e 900 abit/kmq
BADIA POL.
BOSARO
CASTELMASSA
LENDINARA
OCCHIOBELLO
ROVIGO
2^ CLASSE da 101 a 200 abit/kmq
ADRIA
ARQUA’ POL.
BERGANTINO
CEREGNANO
CONTARINA
CORBOLA
COSTA DI ROVIGO
DONADA
FICAROLO
FIESSO UMBERTIANO
FRATTA POL.
GIACCIANO CON BARUCCHELLA
LUSIA
MELARA
PONTECCHIO POL.
SAN MARTINO DI VENEZZE
STIENTA
TAGLIO DI PO
TRECENTA
VILLADOSE
VILLANOVA DEL GHEBBO
3^ CLASSE da 0 a 101 abit/kmq
ARIANO POL.
BAGNOLO DI PO
CALTO
CANARO
CANDA
CASTELGUGLIELMO
CASTELNOVO BARIANO
CENESELLI
CRESPINO
FRASSINELLE POL.
GAIBA
GAVELLO
GUARDA VENETA
LOREO
PAPOZZE
PETTORAZZA GRIMANI
PINCARA
PORTO TOLLE
ROSOLINA
SALARA
SAN BELLINO
VILLAMARZANA
VILLANOVA MARCHESANA
ART.
7
Riutilizzo
dei proventi derivanti dalla cessione di cartografia
I proventi derivanti dalla cessione di cartografie, come disciplinata dal presente regolamento, verranno accantonati su apposito fondo il cui utilizzo sarà destinato obbligatoriamente a sopperire le necessità del Sistema Informativo Territoriale sia in ordine al materiale di consumo sia in ordine agli aggiornamenti e potenziamenti cui periodicamente è indispensabile provvedere, hardware e software compresi.
ART.
8
Aggiornamento
dei prezzi di cessione
Il Dirigente responsabile del Settore VI, Urbanistica e Trasporti, provvederà con proprio decreto, ad aggiornare i prezzi fissati per la cessione della cartografia, ogni qualvolta i costi subiscano variazioni tali da renderlo necessario, previa presa d’atto della Giunta Provinciale.
ART.
9
Riproduzioni
E’ fatto divieto di riprodurre, anche parzialmente, la cartografia prodotta dal Servizio Informativo Territoriale della Provincia.
L’utilizzo delle cartografie per studi o pubblicazioni dovrà essere preventivamente autorizzato.
Art.
10
Applicazione
Il presente regolamento trova applicazione per tutte le cartografie che verranno cedute dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Art.
11
Responsabile
del procedimento
Il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia, o un funzionario da questi delegato, è responsabile del procedimento relativo agli atti del presente regolamento, ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90.
Art.
12
Modifiche
ed abrogazione del regolamento
Eventuali modifiche e l’abrogazione totale o parziale del presente regolamento devono essere approvate dalla Giunta Provinciale.
Art.
13
Pubblicazione
ed entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia che sarà eseguita, a cura del Settore Affari Generali, ad intervenuta esecutività della deliberazione di Giunta che lo approva.
Art.
14
Norma
finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle leggi vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: dott.ssa Luisa Cattozzo tel. 0425-386871 - fax 0425-386850