AUTOSCUOLE - CENTRI DI ISTRUZIONE

 

 

L'art. 10 c. 10 della Legge 2 aprile 2007 n. 40 (di conversione del Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7) prevede che l'accesso agli esami per il conseguimento della qualifica professionale di insegnante di teoria e istruttore di guida delle autoscuole avvenga solo dopo la frequenza "al corso di formazione iniziale" per il quale seguirà specifica regolamentazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Pertanto, si avvisa che le prossime sessioni d'esame saranno espletate dopo l'avvenuta regolamentazione di tali corsi e in recepimento delle direttive impartite dal Ministero stesso.

 

 

Per informazioni:

- dott.ssa Nicoletta Roveron - 0425/386864 - nicoletta.roveron@provincia.rovigo.it
- geom. Cinzia Paolucci - 0425/386863 - cinzia.paolucci@provincia.rovigo.it
- rag. Ivana Borella - 0425-386869 - ivana.borella@provincia.rovigo.it