REGOLAMENTO della COMMISSIONE PROVINCIALE di ROVIGO

per la realizzazione delle pari opportunità

 

 

- Art. 1 -

Istituzione della Commissione

 

1)    In attuazione del principio di parità sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana e delle leggi di parità e pari opportunità nazionali ed internazionali, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 30/12/1987 n. 62 “Istituzione della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna” ed in attuazione dell’art. 5 / comma 2° dello Statuto della Provincia di Rovigo è istituita la Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.

 

2)    Le linee guida dell’attività della Commissione sono quelle indicate nella Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995), ritenuto il testo politico più rilevante e tuttora più consultato dalle donne di tutto il mondo.

 

3)    La Commissione Pari Opportunità è organismo consultivo della Provincia volto a dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, con funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Provinciale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta e dell’Assessorato alle Pari Opportunità. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali della Provincia e la società civile femminile.

 

- Art. 2 -

Funzioni della Commissione

 

La Commissione per le pari opportunità, in particolare:

 

- svolge e promuove indagini conoscitive sulla situazione attuale della donna e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nella provincia;

 

- promuove progetti e interventi diversificati intesi ad espandere l’accesso delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;

 

- promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull’immagine della donna, individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione, proponendo iniziative tendenti a creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile, dell’educazione dei figli e per rendere in tal modo compatibile l’esperienza di vita familiare con l’impegno pubblico, sociale e professionale della donna;

 

- favorisce l’attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di interventi di organismi ed Enti Pubblici (ASL, Enti Locali, Scuole…);

 

- favorisce l’informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l’informazione sulla legislazione inerente le donne in rapporto ai mezzi di comunicazione;

 

- verifica la corretta applicazione delle leggi sulla parità in materia di lavoro di impiego e promuove iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni di legge di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;

 

- promuove seminari, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle pari opportunità e per salvaguardare l’immagine della donna;

 

- promuove progetti di sperimentazione per nuovi servizi a favore delle donne nel merito di pratiche amministrative, di informazione legislativa ed altri che si riterranno opportuni;

 

- promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;

 

- esprime parere su progetti provinciali che riguardano la condizione femminile.

 

- Art. 3 -

Composizione e nomina della Commissione

 

La Commissione è composta di non oltre 16 membri, compreso l’Assessore alle Pari Opportunità.

n. 3 membri designati dal Consiglio Provinciale (di cui uno della minoranza), n. 11 membri nominati con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale (di cui 3 rappresentanti dei Sindacati maggiormente rappresentativi nel Polesine, 3 rappresentanti scelti tra le persone segnalate dalle Associazioni di categoria, 3 rappresentanti scelti tra le persone segnalate dalle Associazioni Femminili, 1 rappresentante scelto tra le persone segnalate dalle Associazioni di Volontariato, 1 rappresentante scelto tra le persone segnalate dalle Associazioni di Immigrati. La Consigliera di Parità effettiva, nominata dal Ministero del Lavoro (con decreto ministeriale del 29.10.2003), fa parte di diritto della Commissione. 

 

I componenti la Commissione, con eccezione dei componenti di diritto, vengono scelti tra persone in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, sanitario, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale, della formazione professionale…) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compito della Commissione.

 

- Alle riunioni della Commissione possono partecipare le Consigliere Provinciali in carica, senza diritto di voto.

 

- Art. 4 -

Presidenza della Commissione

 

- La prima riunione della Commissione è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta Provinciale. In questa seduta vengono eletti, a maggioranza assoluta, un Presidente ed un Vice Presidente. Le funzioni di segreteria vengono affidate ad un dipendente della Provincia.

 

- Il Presidente:

• convoca la Commissione e fissa l’O.d.g. e la presiede, ordinando ogni attività diretta al buono svolgimento delle riunioni;

• cura che l’attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali;

 

- Il Vice Presidente:

• collabora, insieme al Presidente, all’adempimento dei compiti menzionati all’art. 2;

• definisce, insieme al Presidente, l’Ordine del giorno di convocazione della Commissione;

• sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento.

 

- Art. 5 -

Convocazioni

 

- La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, con avviso scritto recante l’ordine del giorno, da recapitarsi a ciascun membro e per conoscenza alle Consigliere, elette nel Consiglio Provinciale;

 

- l’avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, deve contenere:

• ’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di convocazione;

• la sede dove si svolge la riunione della Commissione;

 

         - La notifica dell’avviso avviene in uno dei modi seguenti:

         • a mani dell’interessato, che firma per ricevuta;

         • a mezzo del messo provinciale;

         • a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento;

         • a mezzo telegramma;

         • a mezzo fax o altro mezzo tecnologico autorizzato dal componente la Comm.

 

- L’avviso deve essere notificato, ai componenti la Commissione, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

 

- Art. 6 -

Funzionamento della Commissione

 

- La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo della legislatura provinciale ed esercita le sue funzioni fino all’elezione della nuova Commissione, che deve avvenire entro 90 giorni dall’insediamento del Consiglio Provinciale.

 

- La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte all’anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Qualora la Commissione non sia convocata secondo quanto previsto nel 1° comma, vi provvede l’Assessore alle Pari Opportunità, membro di diritto.

 

- La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei componenti la Commissione; in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, la seduta è valida indipendentemente dal numero dei componenti stessi. La Commissione, inoltre, si riserva, dopo tre assenze ingiustificate di una componente, di darne segnalazione al soggetto che la ha nominata, affinché proceda alla sostituzione.

 

- Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

 

- Il processo verbale delle riunioni viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e le determinazioni adottate.

 

- Art. 7 -

Strutture operative

 

- La Commissione ha sede presso la Provincia di Rovigo e, per l’espletamento delle sue funzioni, si avvale di personale provinciale messo a disposizione dalla Provincia stessa.

 

- Art. 8 -

Relazione e programma annuale

 

- La Commissione presenta al Consiglio Provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque non oltre i termini di presentazione del Bilancio di Previsione, la relazione sull’attività svolta.

 

- Art. 9 -

Oneri finanziari

- I membri della Commissione che non siano dipendenti della Provincia, e che abitino al di fuori dal territorio del Comune di Rovigo, hanno diritto al rimborso spese chilometrico (secondo quanto previsto per i dipendenti provinciali), per la partecipazione alle riunioni della Commissione stessa.