REGOLAMENTO della
COMMISSIONE PROVINCIALE di ROVIGO
per la realizzazione
delle pari opportunità
- Art. 1 -
1) In attuazione del principio di parità sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana e delle leggi di parità e pari opportunità nazionali ed internazionali, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 30/12/1987 n. 62 “Istituzione della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna” ed in attuazione dell’art. 5 / comma 2° dello Statuto della Provincia di Rovigo è istituita la Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.
2) Le linee guida dell’attività della Commissione sono quelle indicate nella Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995), ritenuto il testo politico più rilevante e tuttora più consultato dalle donne di tutto il mondo.
3) La Commissione Pari Opportunità è organismo consultivo della Provincia volto a dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, con funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Provinciale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta e dell’Assessorato alle Pari Opportunità. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali della Provincia e la società civile femminile.
- Art. 2 -
La Commissione per le pari opportunità, in
particolare:
- svolge e promuove indagini
conoscitive sulla situazione attuale della donna e ricerche sui problemi
relativi alla condizione femminile nella provincia;
- promuove progetti e interventi diversificati intesi ad espandere l’accesso delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;
- promuove occasioni di confronto
culturale sulla condizione femminile e sull’immagine della donna, individuando
le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione, proponendo iniziative
tendenti a creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia
nei confronti della procreazione responsabile, dell’educazione dei figli e per
rendere in tal modo compatibile l’esperienza di vita familiare con l’impegno
pubblico, sociale e professionale della donna;
- favorisce l’attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di interventi di organismi ed Enti Pubblici (ASL, Enti Locali, Scuole…);
- favorisce l’informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l’informazione sulla legislazione inerente le donne in rapporto ai mezzi di comunicazione;
- verifica la corretta applicazione delle leggi sulla parità in materia di lavoro di impiego e promuove iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni di legge di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;
- promuove seminari, conferenze e
pubblicazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle pari
opportunità e per salvaguardare l’immagine della donna;
- promuove progetti di sperimentazione per nuovi servizi a favore delle donne nel merito di pratiche amministrative, di informazione legislativa ed altri che si riterranno opportuni;
- promuove la partecipazione delle donne in tutti i
settori della vita pubblica;
- esprime parere su progetti provinciali che riguardano
la condizione femminile.
- Art. 3 -
Composizione e nomina della Commissione
La Commissione è composta di non oltre 16
membri, compreso l’Assessore alle Pari Opportunità.
n. 3 membri designati dal Consiglio
Provinciale (di cui uno della minoranza), n. 11 membri nominati con Decreto del
Presidente della Giunta Provinciale (di cui 3 rappresentanti dei Sindacati
maggiormente rappresentativi nel Polesine, 3 rappresentanti scelti tra le
persone segnalate dalle Associazioni di categoria, 3 rappresentanti scelti tra
le persone segnalate dalle Associazioni Femminili, 1 rappresentante scelto tra
le persone segnalate dalle Associazioni di Volontariato, 1 rappresentante
scelto tra le persone segnalate dalle Associazioni di Immigrati. La Consigliera
di Parità effettiva, nominata dal Ministero del Lavoro (con
decreto ministeriale del 29.10.2003), fa
parte di diritto della Commissione.
I componenti la Commissione, con
eccezione dei componenti di diritto, vengono scelti tra persone in possesso di
competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari
opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico,
sociologico, psicologico, storico, sanitario, artistico, del lavoro sia
sindacale che imprenditoriale, della formazione professionale…) e nei vari
ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compito della
Commissione.
- Alle riunioni della Commissione possono
partecipare le Consigliere Provinciali in carica, senza diritto di voto.
- Art. 4 -
Presidenza della Commissione
- La prima riunione della
Commissione è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta Provinciale.
In questa seduta vengono eletti, a maggioranza assoluta, un Presidente ed un
Vice Presidente. Le funzioni di segreteria vengono affidate ad un dipendente
della Provincia.
- Il Presidente:
• convoca la Commissione e fissa l’O.d.g.
e la presiede, ordinando ogni attività diretta al buono svolgimento delle
riunioni;
• cura che l’attività della Commissione
sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali;
- Il Vice Presidente:
• collabora, insieme al Presidente,
all’adempimento dei compiti menzionati all’art. 2;
• definisce, insieme al Presidente,
l’Ordine del giorno di convocazione della Commissione;
• sostituisce il Presidente, in caso di
assenza o impedimento.
- Art. 5 -
- La Commissione è
convocata dal Presidente della stessa o, in caso di sua assenza, dal Vice
Presidente, con avviso scritto recante l’ordine del giorno, da recapitarsi a
ciascun membro e per conoscenza alle Consigliere, elette nel Consiglio
Provinciale;
- l’avviso di
convocazione, oltre agli argomenti da trattare, deve contenere:
• ’indicazione del
giorno, dell’ora e del luogo di convocazione;
• la sede dove si
svolge la riunione della Commissione;
- La
notifica dell’avviso avviene in uno dei modi seguenti:
• a
mani dell’interessato, che firma per ricevuta;
• a
mezzo del messo provinciale;
• a
mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento;
• a
mezzo telegramma;
• a mezzo
fax o altro mezzo tecnologico autorizzato dal componente la Comm.
- L’avviso deve essere notificato, ai
componenti la Commissione, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la
riunione.
- Art. 6 -
- La Commissione
resta in carica per la durata del mandato amministrativo della legislatura
provinciale ed esercita le sue funzioni fino all’elezione della nuova
Commissione, che deve avvenire entro 90 giorni dall’insediamento del Consiglio
Provinciale.
- La Commissione è convocata dal
Presidente almeno tre volte all’anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei
suoi componenti.
Qualora la Commissione non sia convocata
secondo quanto previsto nel 1° comma, vi provvede l’Assessore alle Pari
Opportunità, membro di diritto.
- La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei componenti la Commissione; in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, la seduta è valida indipendentemente dal numero dei componenti stessi. La Commissione, inoltre, si riserva, dopo tre assenze ingiustificate di una componente, di darne segnalazione al soggetto che la ha nominata, affinché proceda alla sostituzione.
- Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- Il processo verbale delle riunioni viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e le determinazioni adottate.
- Art. 7 -
- La Commissione ha sede presso la Provincia di Rovigo e, per l’espletamento delle sue funzioni, si avvale di personale provinciale messo a disposizione dalla Provincia stessa.
- Art. 8 -
- La Commissione presenta al Consiglio
Provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque non oltre i termini
di presentazione del Bilancio di Previsione, la relazione sull’attività svolta.
- Art. 9 -
Oneri finanziari
- I membri della Commissione che non siano dipendenti della Provincia, e che abitino al di fuori dal territorio del Comune di Rovigo, hanno diritto al rimborso spese chilometrico (secondo quanto previsto per i dipendenti provinciali), per la partecipazione alle riunioni della Commissione stessa.